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legislazione
Il mobbing può essere riconosciuto d'ufficio. Il giudice ha il potere di rilevarlo anche se non menzionato nell'atto introduttivo Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6326 del 23/03/2005 Il mobbing può essere fatto valere anche nel corso del giudizio. Se il lavoratore, infatti, nell'atto introduttivo di primo grado non ha ricondotto espressamente il comportamento del datore alle fattispecie di mobbing, questo può comunque essere rilevato dal giudice. Anche se non è stato contestato immediatamente. E soprattutto quando, come nel caso in esame, il dipendente ha posto la lesione della sua integrità psicofisica in relazione non solo al demansionamento, ma al "globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro". Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 6326/05, depositata il 23 marzo e qui integralmente leggibile tra i documenti correlati. In particolare, i Supremi giudici hanno osservato che l'accertamento, da parte della Corte d'appello di Roma, del complessivo comportamento antigiuridico del datore è stato sufficiente, in quanto tale, alla contestazione anche "retroattiva" del mobbing. Tra l'altro i rapporti personali del ricorrente con gli altri dipendenti, si erano fatti particolarmente tesi: il lavoratore, infatti, era continuamente soggetto a "scherzi verbali, azioni di disturbo, via via appesantitesi nel tempo e di cui era certamente a conoscenza il capo del contabile della ragioneria il quale non si adoperò perchè cessassero". Pertanto, si legge nella sentenza 6326/05: "in ordine alla dedotta novità della domanda relativa al "mobbing" - rilevato che, come è pacifico, la diversa qualificazione del fatto giuridico non comporta "domanda nuova" - si osserva che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha innanzitutto evidenziato che il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, ha posto la lesione della sua integrità psico-fisica in relazione non solo al subito demansionamento, ma al globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro". Successivamente, ha poi evidenziato che "anche se la qualificazione del detto "comportamento globale", quale mobbing, era successiva alla introduzione del giudizio, non trattatasi di domanda "nuova", tanto più che il concetto di "mobbing" aveva carattere metagiuridico ed al momento mancava di una espressa previsione normativa". Una donna spezzina ha vinto la prima battaglia per mobbing contro la Marina Militare italiana, giudicata responsabile di aver tollerato che a suo danno venissero assunti atteggiamenti persecutori. La Spezia, 13 maggio 2005 Il tribunale del lavoro della Spezia, con una sentenza del giudice Pasqualina Fortunato, ha riconosciute le ragioni di Mirella D'Amico, condannando la Marina a pagarle 266 mila euro di risarcimento. La spezzina, 45 anni, non e' una militare. E' una dipendente civile del circolo sottufficiali, della Spezia. Dal 1999 lamenta di aver subito maltrattamenti e prevaricazioni, che le hanno procurato malessere, ansia, difficoltà nei rapporti sociali e nella vita privata, spegnendo il suo sorriso e il suo entusiasmo. Il giudice ha accolto la sua tesi, e ha condannato la Marina Militare a rifonderle 266 mila euro, oltre al pagamento delle spese legali. Ha pesato sulla sentenza il fatto che la donna avesse tentato di far intervenire i dirigenti del circolo, segnalando il trattamento subito, ma senza ricevere attenzione. Davanti al giudice, la dipendente ha sostenuto di essersi ammalata, e di avere riportato danno esistenziale, il cosiddetto danno biologico, che deriva dalla perdita della stima di sé e dall'angoscia di doversi ripresentare in un ambiente di lavoro ostile. Si tratta di un primo grado di giudizio, che conferma un precedente pronunciamento del tribunale, che aveva assegnato a titolo provvisorio una somma di risarcimento alla ricorrente. Mirella D'Amico aveva raccontato il suo caso anche in televisione, decisa ad arrivare ad una sentenza. |
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